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Minori, stato di abbandono e apertura, d'ufficio, per l’accertamento dello stato di abbandono

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 136 del 7/6/2013 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzione dalle disposizioni dell’art. 10 L. 4/5/1983, n. 184, quali modificate dalla L. 28/3/2001, n. 149, nella parte in cui non prevede che il Presidente del Tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato possa procedere d’ufficio all’apertura della procedura per la verifica dello stato di abbandono di un minore.

ALLEGATO:
Ordinanza Corte Costituzionale 7/6/2013 n. 136
Filiazione – Procedura per la verifica dello stato di abbandono di un minore – Apertura d’ufficio da parte del Presidente del Tribunale per i minorenni o di un Giudice da lui delegato – Mancata previsione – Petitum eccentrico rispetto al sistema vigente che attribuisce al pubblico ministero il munus in questione – Intervento che presenta i connotati di una “novita’ di sistema”, spettante in via esclusiva alle scelte del legislatore – Manifesta inammissibilita’ della questione – Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 10, comma 1, nel testo sostituito dall’art. 10 della legge 28 marzo 2001, n. 149. – Costituzione, artt. 2, 3, 30, secondo comma, 31, secondo comma, e 32, primo comma

 

 

 


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