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C. A. D. , paperless e obblighi di conservazione di originali analogici (cartacei) ed assimilabili

Il d.P.C.M. 21/3/2013 ha definito le tipologie di documenti per cui permane l’obbligo della conservazione dell’originale, cartaceo, oppure, quando vi sia conservazione sostitutiva, l’esigenza della certificazione di conformità ai sensi dell’art. 22, 5 C.A.D.
Nell’individuazione delle tipologie di documentali interessati sono, tra altri, compresi: a) le certificazioni di apolidia (art. 17 dPR 12/10/1993, n. 572), b) “””” D) In materia di garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, vigilanza sullo stato civile e sull’anagrafe: 1) atti e registri di stato civile redatti in doppio originale e conservati dalla prefettura competente oltre che dal Comune, fino alla realizzazione dell’archivio unico informatico presso ciascun Comune del Centro nazionale di raccolta dei supporti informatici contenente tutti i dati registrati egli archivi informatici comunali di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 396/2000; “”””.
Tra i documenti analogici unici per cui permane l’obbligo della conservazione dell’originale cartaceo vi sono, anche, gli atti notarili.

ALLEGATI:
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/3/2013 (G.U. 6/6/2013 n. 131)
Individuazione di particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita’ all’originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’ autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.


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