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Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Inizialmente vi è stato il D. M. 31/3/1994, poi il D. M. 28/11/2000, con cui erano stati adottati, e di seguito, leggermente modificati, il Codice di comportamento dei dipendenti delle P. A.
Sinceramente, sembrava maggiormente proprio, sotto il profilo semantico, dire “dipendenti dalle P. A.”, in luogo di “delle”, come effetto (uno degli effetti) della c.d. “privatizzazione” del rapporto di lavoro, considerando come il termine “dipendenti pubblici” dovrebbe utilizzarsi solo per quelle figure per le quali sia stato ritenuto opportuno conservare un rapporto di lavoro di diritto pubblico (che si scopre, oi, interessati con limitazioni al Codice di comportamento).
Per altro, se quei Codici di comportamento avevano la forma del D. M., tutto sommato coerente con il D. Lgs. 3/2/1993, n. 29 (oggi, D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 e s. m.; numerossime!), ora, per effetto dell’art. 54 D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (non esente da collegamento con la L. 6/11/2012, n. 190 (avendo quest’ultima modificato il citato art. 54), assume natura di norma regolamentare, con il d.P.R. 16/4/2013, n. 62, che sarà in vigore dal 19/6/2013. In realtà, non vi sono sostanziali modifiche rispetto ai precedenti Codici di comportamento, pur se quale modifica, anche testuale, sia presente. Rispetto a precedenti Codici di comportamento, possano non rilevarsi particolari innovazioni, sostanziali, va rilevato come (art. 13), considerando le figure dirigenziali (che devono essere … diligenti (sic!)), si consideri anche l’ipotesi delle P. A. prive di figure dirigenziali, estendendo le relative norme speciali ad altre figure, tra cui quanti siano titolari di posizioni organizzative (che, comunque, non assumono qualificazione dirigenziale), aspetto che previene possibili equivocità. Tra l’altro, il principio della rotazione delle figure dirigenziali (o, assimilabili, a questi soli fini) risulta temperato da un certo quale realismo (… per quanto possibile …).
Vi è anche la previsione della segnalazione di rimostranze ricevute: ma le “macchinette” sul “Mettiamoci la faccia” (che alcuni riferiscono “taroccate”, in funzione di evidenziare valutazioni negative) non funzionano? Incidentalmente, il licenziamento è divenuto, e ri-denominato, “sanzione espulsiva” …. Conclusivamente, non si può evitare dal considerare come sembri che non si tengano, più di tanto (anche se, qui o là, richiamati nominativamente, quasi come  fossero formule di stile), contro dei principi affermati all’art.97. 1 Cost., cui sono tenuti i dipendenti, ma – anche – chi, quale ne sia il titolo, operino nelle P. A., cioè i principi di imparzialità e buon andamento.

Allegati:

Decreto Presidente della Repubblica 16/4/2013 n. 62 (G.U. 4/6/2013 n. 129)
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165


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