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Corte cost. 8 luglio 2010, n. 249
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 61, numero 11-bis, del cod. pen. In via consequenziale, sono costituzionalmente illegittimi: a) l’art. 1, c. 1, della L. 15/7/2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica)

In via consequenziale, sono costituzionalmente illegittimi: a) l’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica); b) l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, limitatamente alle parole “e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,”. E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 61, numero 11-bis, cod. pen., sollevata dal Tribunale di Livorno con ordinanza 4 febbraio 2009 (sul punto, la Corte sottolinea che “nessun rilievo è stato svolto al fine di illustrare per quale ragione una circostanza aggravante fondata sulla ‘illegalità’ del soggiorno dovrebbe applicarsi anche per reati che, al pari di quello contestato nel giudizio principale, consistono proprio in violazioni della disciplina in materia di immigrazione”)


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