MAGGIOLI EDITORE - Servizidemografici.com


Matrimonio tra persone dello stesso sesso

Dal sito del Governo italiano, si riporta la news del 24 giugno 2010

La Corte europea dei diritti dell’uomo, decidendo sul ricorso Schalk e Kopf c. Austria (ric. nr. 30141/04), ha dichiarato che l’Austria non ha violato l’articolo 12 (diritto al matrimonio) e l’articolo 14 (divieto di discriminazione) in relazione all’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), non consentendo il matrimonio tra persone dello stesso sesso.
La Corte europea, pur prendendo atto che vi è un crescente interesse europeo verso il riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso, sviluppatosi rapidamente negli ultimi dieci anni, ha rilevato che la materia in questione deve essere ancora considerata come appartenente a quella dei diritti in evoluzione, in cui gli Stati devono godere di un margine di valutazione per i tempi di introduzione di modifiche legislative. L’articolo 12 della Convenzione non sarebbe stato violato perché esso assicura il diritto al matrimonio di un uomo ed una donna. Inoltre la Corte, a stretta maggioranza, ha ritenuto che neppure sussiste la violazione dell’articolo 14, in relazione all’articolo 8, che assicurano parità di trattamento a situazione significativamente simili, perché deve considerarsi il margine di apprezzamento che ogni Stato deve avere su misure economiche e sociali.

Gli Stati membri, pertanto, sono liberi, ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione, nonché ai sensi dell’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 8, di limitare l’accesso al matrimonio alle coppie di sesso diverso, così come hanno un certo margine discrezionale nel regolare lo status giuridico conferito da istituti alternativi di riconoscimento (nel caso dell’Austria, l’istituto del partenariato (partnership), introdotto a partire dal 1 gennaio 2010. Nel riconoscere agli Stati la libertà di intervento nella materia, la Corte europea, con questa pronuncia, dimostra di non discostarsi dal filone interpretativo seguito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138 del 14 aprile 2010, nella quale ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni di costituzionalità degli articoli del codice civile relativi all’istituto del matrimonio, nella parte in cui non consentono il matrimonio tra persone dello stesso sesso, sollevate dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di Appello di Trento in riferimento agli articoli 2 e 117.


www.servizidemografici.com