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Consiglio di Stato, VI , 8 ottobre 2009, n. 6192
L’annullamento d’ufficio, sulla base della (presunta) natura fittizia del rapporto di lavoro, del permesso di soggiorno rilasciato a seguito di regolarizzazione del lavoro irregolare, ex l. 222/2002, non può prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento e, in sede di esame della richiesta di rinnovo, dalla valutazione della sopravvenuta situazione di fatto
L’annullamento d’ufficio, sulla base della (presunta) natura fittizia del rapporto di lavoro, del permesso di soggiorno rilasciato a seguito di regolarizzazione del lavoro irregolare, ex l. 222/2002, non può prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento e, in sede di esame della richiesta di rinnovo, dalla valutazione della sopravvenuta situazione di fatto
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