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Circolare Ministero dell’Interno – Dip. affari interni e territoriali – Dir. Centr. Serv. Dem. 21 luglio 2009, n. 18
Direttiva n. 2004/38 CE, sul diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

A seguito dell’emanazione, da parte della Commissione europea, della Guida ad una migliore trasposizione e applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all’interno del territorio degli Stati membri [comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 2 luglio 2009 COM (2009) 313], il Ministero dell’Interno fornisce nuove indicazioni sulle modalità di applicazione della disciplina contenuta nel d.lgs. 30/2007, e successive modificazioni ed integrazioni, “sotto il profilo dell’accertamento dei requisiti relativi al possesso di risorse economiche sufficienti al soggiorno e alla copertura sanitaria”, nonché, aggiungiamo noi, in relazione all’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di alcune categorie.

-Risorse economiche

1)“la nozione di “risorse sufficienti” può essere riferita sia a risorse periodiche che a risorse sotto forma di capitale accumulato”;
2)le risorse economiche “non devono necessariamente essere personali, ma possono anche essere elargite da terzi”;
3)qualora “l’interessato non raggiunga l’importo minimo delle risorse …, occorre effettuare una valutazione complessiva della situazione in cui egli versa, al fine di stabilire se un eventuale rifiuto dell’istanza d’iscrizione sia proporzionato rispetto all’obiettivo della direttiva”, come evidenziato dalla Commissione;
4)“è consentita la verifica dell’ esistenza, della legittimità, dell’ entità e della disponibilità delle risorse, nei casi in cui si ritenga opportuno”

-Copertura sanitaria

1)partendo dal presupposto che, come evidenziato dalla Commissione, sussistono casi in cui il soggiorno prolungato presso lo Stato ospitante non configura una situazione di dimora abituale in tale Stato, in quanto l’interessato mantiene il proprio centro d’interessi presso lo Stato di provenienza (come ad esempio il soggiorno per motivi di studio), la T.E.A.M. “in corso di validitàè idonea a garantire la copertura sanitaria prevista dall’art. 9, c. 3, lett. b) e c) del d. lgs.von. 30/2007, ai fini del soggiorno dei cittadini dell’Unione che non intendono trasferirsi stabilmente in Italia, come ad esempio gli studenti e i lavoratori distaccati, e che pertanto non spostano la propria residenza in Italia”.

-Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea

1)per le persone di cui al punto precedente,“deve procedersi all’iscrizione … nello schedario della popolazione temporanea …, dandone indicazione nell’attestazione rilasciata ai sensi dell’art. 9, c. 2, del d.lgs. n. 30/2007 e indicandone i motivi (es. studio, etc.)”;
2)l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea “- che esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche – può essere effettuata anche per periodi di soggiorno superiori ad un anno, fermo restando l’obbligo di revisione annuale dello schedario, di cui all’art. 32, c. 4”, del regolamento anagrafico;
3)poiché la Direttiva 29 aprile 2004, n. 38 stabilisce “il termine di tre mesi di soggiorno a partire dal quale lo Stato ospitante può richiedere l’iscrizione presso le autorità competenti …, si ritiene che tale termine rilevi anche ai fini dell’iscrizione” nello schedario della popolazione temporanea, “a prescindere dal diverso termine (quattro mesi) previsto nel sopraccitato art. 32 del regolamento anagrafico”.

Circolare Ministero dell’Interno – Dip. affari interni e territoriali – Dir. Centr. Serv. Dem. 21 luglio 2009, n. 18


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