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Acquisto della carta e criteri di sostenibilità ambientale

Fermo restando che il R.D.L. 19/12/1936, n. 2380 (convert. in L. 29/5/1937, n. 1041) “Norme per garantire la conservazione della carta e della scrittura di determinati atti e documenti “, sia tuttora vigente (l’art. 4, n. 6 ha riguardo ai registri dello stato civile), mentre sia del tutto non più  assumibile a riferimento la circolare del Ministero di grazia e giustizia n. 52 del 18/10/1951 “Registri dello stato civile. Istruzioni per economizzare la carta”, che consentiva che i registri per gli atti di cittadinanza rimasti inutilizzati in un dato anno potessero essere ri-utilizzati l’anno successivo (o gli anni successivi), oltretutto anche considerandosi come, allora, tali registri erano di utilizzo del tutto eventuale, quanto meno rispetto ad oggi, questioni, più o meno prossime, si pongono per la carta: magari non in termini di economizzazione, quanto di c.d. “sostenibilità ambientale”, il Min. Ambiente (ecc.; la sua attuale  denominazione è abbastanza lunghetta), con  D. M. 4/4/2013, ed al quale, per inciso, fa  seguito il D. M. 10/4/2013 sulla revisione 2013 del “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”, ha provveduto all’aggiornamento 2013 dei c.d. “criteri ambientali minimi: Carta per copia e Carta grafica”, cui occorre fare riferimento in sede di acquisto della carta.
Tra l’altro, tra essi vi è anche l’indicazione di non fare fotocopie che non servano, si evitare di stampare su carta quello che può leggersi informaticamente e, se proprio si debba stampare, usare criteri di utilizzo “fronte retro”, ma anche di stampa di più pagine sul medesimo foglio (cosa che  comporta  una riduzione dei corpi dei testi).


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