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Procedimento amministrativo e comunicazione di avvio del procedimento. Non si sia formali

La giurisprudenza, con un indirizzo condiviso dal Collegio, ritiene che le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui agli artt. 7 e segg. della legge 7 agosto 1990 n. 241 non vanno applicate meccanicamente e formalisticamente, nel senso che debba essere annullato ogni procedimento in cui sia mancata la fase formalmente partecipativa. Esse vanno interpretate nel senso che la comunicazione è da ritenersi superflua – e riprendono, pertanto, espressione i principi di economicità e di speditezza dai quali è retta l’attività amministrativa -, quando l’interessato è venuto comunque a conoscenza di vicende che, per la loro natura conducono necessariamente all’adozione di provvedimenti obbligati, come nel caso di cui si controverte.”: si tratta dell’argomentazione utilizzata dal Consiglio di Stato, Sez, 5^, sent. n. 1950 del 9/4/2013 con la quale ha rigettato un ricorso proposto sulla base della (sola)argomentazione per cui non vi sarebbe stata comunicazione di avvio del procedimento, aspetto ritenuto rilevante dal T.A.R. in prime cure.
Anzi, il Consiglio di Stato considera altresì: “…. Dal momento quindi che la partecipazione procedimentale si era di fatto realizzata, il principio di conservazione degli atti induce a ritenere come non necessario disporre la reiterazione di un procedimento e di provvedimenti che avrebbero avuto l’unico scopo di pervenire a risultati identici a quelli già sostanzialmente verificatesi.”.
Insomma, un invito a considerare gli aspetti sostanziali.


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