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Consultazioni elettorali, referendum popolari, e consultivi, del 21-22/4/2013, e disciplina della propaganda elettorale mediatica

Come sempre, in occasione delle diverse consultazioni elettorali, l’AGCOM (ma anche la Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radio-televisivi, che, spesso, vi procede successivamente, anche se, in questa fase, questa Commissione non sia stata ancora costituita …) delibera in materia di propaganda elettorale (in termini di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi d’informazione).
Con 2 delibere, rispettivamente, n. 260/13/CONS dell’11/4/2013, relativa ai referendum popolari per il distacco dei Comuni di Pieve di Cadore e di Taibon Agordino (Provincia di Belluno) dalla Regione Veneto e la loro aggregazione, rispettivamente, alla Regione Friuli-Venezia Giulia e alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, a norma dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione, indetti per i giorni 21 e 22 aprile 2013, e n. 261/13/CONS dell’11/4/2013 , relativa ai referendum consultivi sulla istituzione, derivante da fusione, dei nuovi Comuni di Isola d’Elba, Figline e Incisa Valdarno, Fabbriche di Vergemoli e Castelfranco Piandiscò, indetti per i giorni 21 e 22 aprile 2013, l’AGCOM ha provveduto anche per le consultazioni elettorali considerate, osservandosi come, rispetto ad altre consultazioni elettorali, l’abbia fatto non certo prima dei termini per la propaganda elettorale, quanto abbastanza a ridosso del giorno per la votazione.
Se si considera che il 14/4/2013 si è tenuto un referendum consultivo a Taranto, sulla questione dell’ILVA, che nelle stessa data del 21-22/4/2013 sono convocate le elezioni per il rinnovo degli organi della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Udine e di alcuni comuni della regione  e che il 26-27/5/2013 vi sono anche le elezioni di sindaci e consiglieri comunali (a Roma Capitale, dell’Assemblea capitolina), consultazioni che comportano il procedimento di revisione dinamica straordinaria delle liste interessate, può, anche comprendersi, come i vari termini per quest’ultima siano stati comunicati in modo non uniforme.
Se, di norma, in caso di consultazioni elettorali “parziali”, alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali siano chiamati i comuni interessati (cosa ovvia), ma anche i comuni che, per movimenti migratori, in un senso o nell’altro, siano indirettamente attivati, non sono mancate Prefetture-U.t.G. che non hanno fatto quest’ultima precisazione, lasciando, qui o là, intendere che alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali vi dovessero provvedere anche i comuni non, direttamente od indirettamente, interessati, ritenendo che queste impostazioni non siano state estranee alla considerazione delle plurime ricorrenze elettorali.
Del resto, già le elezioni per il rinnovo dei 2 rami del Parlamento erano venute, in parte, a sovrapporti alla tempistica della revisione dinamica delle liste elettorali di gennaio e non si può non considerare come effettuare una revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali non produce particolari effetti se non quello di una riduzione delle variazioni alle liste elettorali da effettuare a luglio (ammesso che non vi sia lo scioglimento ulteriormente anticipato dei 2 rami del Parlamento).
Si potrebbe ricordare come, verso la fine degli anni ’80, in fase di elaborazione di quello che allora è stato chiamato il “Quadrifoglio” (un serie di 4 D.d.L. in materia di tenuta delle liste elettorali), non fosse stato mancato di prospettare l’ipotesi di un sostanziale superamento dell’istituto stesso della revisione dinamica delle liste elettorali, attraverso la previsione che le variazioni considerate nell’art. 32 T.U., dPR 20/3/1967, n. 223, salve, in parte, quelle del n. 1, nella fase finale, pre-elettorale (c.d. “blocco delle liste”), eventualmente esteso a tutte le motivazioni di variazione) avvenissero non più per blocchi “discreti”, ma in continuum, a mano a mano che occorresse. La proposta non è andata in porto, per diversi ordini di motivi, ed è arduo valutare, ex post, se ciò debba valutarsi positivamente o negativamente.
Per altro, l’art. 5, 5-bis D.-L. 9/2/2012, n. 5, convert. in L. 4/4/2012, n. 35 (disposizione inserita in sede di conversione in legge), ha inciso anche sul c.d. “blocco delle liste”, aprendo la strada a procedure precedentemente non presenti.


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