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C. d. "amministrazione aperta" ……. Ri-ordine sulle nome in materia di pubblicazioni sui siti web istituzionali delle P. A.

In materia di trasparenza, amministrazione aperta, pubblicazioni sui siti web istituzionali delle P.A. si registrano sempre più disposizioni, quasi con una modalità che ricorda il frangersi delle onde sulla spiaggia, al punto che, talora, si ha un senso di deja vu, ma anche la difficoltà di discernere la norma più recente cui fare riferimento, tra quelle succedutesi, spesso abbastanza omogene, a volte con differenziazioni apparentemente non sostanziali. Un tentativo di ri-ordino si ha con il D. Lgs. 14/3/2013, n. 33 con cui si introduce, tra l’altro, l’istituto del c.d. “accesso civico”, non soggetto a limitazioni soggettive, né a esigenze di motivazioni, ma si prevede anche l’adozione di un programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che va ad affiancarsi al Programma, sempre triennale, previsto dalla L. 6/11/2012, n. 190, secondo la prassi di fare tanti, ma poi tanti “documenti” (talora destinati a rimanere nei … cassetti).
Quando la pubblicazione sia obbligatoria, è prevista per 5 anni (lordi, in quanto decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti), anche se possono esservi termini diversi.
Tra l’altro, nella pubblicazione dei provvedimenti, eventuali richiami normativi richiedono i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» (che, per altro, non è esente da alcune “imperfezioni” e/o “sbavature” ….), mentre per i rinvii o richiami di leggi regionali, si considerano i testi aggiornati.
Tra gli obblighi di trasparenza, rientrano anche … gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (es.: per la partecipazione dei sindaci alle riunioni delle commissioni circondariali, aventi carattere di collegi perfetti, di cui all’art. 16 L. 10/4/1951, n. 287?).
Tra quanto oggetto di pubblicazione con considerati anche i termini di pagamento da parte delle P.A., ma, considerando il D. Lgs. 9/11/2012, n. 192, questi dovrebbero essere impliciti, salvo non ipotizzare che la previsione riguardi i termini “effettivi” dei pagamenti, cioè quelli che violano tale normativa. Trascuriamo gli aspetti sanzionatori circa gli obblighi di trasparenza, in quanto sostanzialmente indeterminati (art. 46), anche se dovrebbe sollevarsi quale questione sulla previsione dell’art. 47, 3 circa la possibilmente corretta individuazione dell’autorità cui si faccia riferimento (la sensazione è che si sia in presenza di una formula “di rito”, poco meditata), forse non coerente con la previsione sulla tutela giurisdizionale.
Se il D. Lgs. 14/3/2013, n. 33 entra in vigore al 20/4/2013, l’obbligo della pubblicazione dei dati di cui all’art. 24 è differito di 6 mesi (24/10/2013).


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