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Deleghe nei servizi demografici (parte 2)
La delega per l’anagrafe

La delega per l’anagrafe

La delega per l’anagrafe è regolata dall’art. 2 del Regolamento anagrafico.
Il primo comma statuisce che “1. Il sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei.”
Anzitutto osserviamo che la delega non è un obbligo, la norma dice “può”, non “deve”: se il Sindaco, per ragioni che non è tenuto a spiegare, vuole tenersi l’incarico e firmare personalmente tutto ciò che afferisce all’anagrafe, ha il pieno diritto di farlo.
In secondo luogo la delega può essere totale, quindi comprendere tutte le funzioni, oppure parziale: soprattutto nei Comuni più grandi vi sono impiegati che fanno solo certificazioni, in forza di una delega specifica, altri che fanno solo iscrizioni, solo cancellazioni e così via.

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>> Deleghe nei servizi demografici (parte 1)

 

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>> Delega per le funzioni di ufficiale di anagrafe – N0513
Pratica: DELEGHE, NOMINE ED INCARICHI – N1128WEB

>> Revoca di delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe – N0514
Pratica: DELEGHE, NOMINE ED INCARICHI – N1128WEB


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