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Rilascio di elenchi anagrafici alle scuole paritarie e sanzioni del Garante della privacy
Il modello per il rifiuto

L’articolo 34 del d.P.R. n. 223/1989 prevede al primo comma che “Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l’ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti, residenti nel comune, in conformità alle misure di sicurezza, agli standard di comunicazione e alle regole tecniche previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. n. 194, e dall’articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
La norma consente il rilascio degli elenchi anagrafici solo se:
a) il richiedente è una pubblica amministrazione;
b) l’elenco è utilizzato esclusivamente per scopi di pubblica utilità.

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