MAGGIOLI EDITORE - Servizidemografici.com


Benefici ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104
Al fine di agevolare l'assistenza del disabile può rilevare anche la dimora temporanea

Per quanto concerne la concessione di permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 occorre riferirsi alla residenza della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio. Al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, l’amministrazione può considerare anche la dimora temporanea attestata però mediante la relativa dichiarazione sostitutiva. A chiarire la questione è un recente parere del Dipartimento della Funzione pubblica (Parere n. 30549).
Come si legge all’interno del parere “in base a quanto stabilito dalla legge, occorre far riferimento alla residenza, che è la dimora abituale della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio, che, secondo la definizione del c.c., è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi“.
In questo caso, sempre al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, l’amministrazione potrà dare rilievo alla dimora temporanea (ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 223/1989) attestata mediante la relativa dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

>> CONSULTA IL PARERE


www.servizidemografici.com