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Elezioni suppletive: istruzioni per gli uffici elettorali di sezione
Pubblicazione n. 3

L’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), prevede che, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in
occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgano nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Tuttavia, l’art. 3, comma 1, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, ha stabilito che: “Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale”, in considerazione del quadro epidemiologico da COVID-19, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali dell’anno 2021 “si svolgono, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15”. Per effetto di tali disposizioni non rimangono applicabili per l’anno 2021 quelle contenute in altri testi normativi nella parte in cui fanno riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle operazioni di votazione.

Inoltre, lo stesso art. 3 del citato decreto-legge n. 25/2021, al comma 2, stabilisce che: “Nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica con elezioni regionali o elezioni amministrative, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell’ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o alle elezioni amministrative. Si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti il funzionamento degli uffici elettorali di sezione. Le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. Nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con le elezioni amministrative, lo scrutinio delle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali”.

Per agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione di elezioni suppletive della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, indette a seguito della vacanza di seggi di deputato o di senatore attribuiti in collegi uninominali, sono state predisposte specifiche istruzioni.

>> PUBBLICAZIONE N. 3 – ELEZIONI SUPPLETIVE CAMERA/SENATO – Ed. 2021


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