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Acquisizione d'ufficio degli estratti catastali da allegare alla dichiarazione di successione
Agenzia delle Entrate, ris. 13 febbraio 2013, n. 11/E, Consulenza giuridica – Uffici dell’Amministrazione finanziaria - Allegati alla dichiarazione di successione - art. 30 del D.Lgs. n. 346 del 1990 - Estratti catastali relativi agli immobili

Nella risoluzione 13 febbraio 2013, n. 11/E, l’Agenzia delle Entrate chiarisce  che i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione devono essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia stessa; di conseguenza,  i contribuenti non sono più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli “estratti catastali”, come previsto dall’articolo 30, c. 1, lett. e), del d. lgs. 346/1990. Ciò in quanto – anche per i dati attestati dai certificati catastali – sussiste l’obbligo previsto dall’art. 43, c. 1, del d.P.R. 445/2000, per effetto del quale le pubbliche amministrazioni sono tenute all’acquisizione d’ufficio di “tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti (…)”.


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