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La nomina dei rappresentanti di lista

Le designazioni dei rappresentanti di lista possano essere effettuate entro il giovedì precedente l'elezione anche per posta elettronica certificata

L’art. 38-bis della legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, “Digitalizzazione e semplificazione in materia di procedimenti elettorali e referendari”, facilita, tra le altre, le disposizioni relative alle designazioni dei rappresentanti di lista, sia per le elezioni politiche, che per quelle comunali, stabilendo che le stesse possano essere effettuate entro il giovedì precedente l’elezione anche per posta elettronica certificata. Nel caso della suddetta trasmissione via P.E.C., la dichiarazione non è sottoposta all’obbligo di autentica quando la stessa sia stata firmata digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata. Tali disposizioni, a carattere generale e “a regime”, modificano sostanzialmente quanto disposto dall’articolo 1-bis del decreto-legge n. 25/2021, che fissava il termine ultimo di presentazione delle designazioni nel giorno di mercoledì antecedente l’elezione.

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