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Acquisto della cittadinanza italiana ai discendenti degli emigrati dai territori dell’impero austro-ungarico
Necessaria la dichiarazione di acquisto della cittadinanza avanti all'ufficiale dello stato civile

La legge n. 379 del 2000 ha consentito di ottenere la cittadinanza italiana ai discendenti di coloro che, prima del 16 luglio 1920, erano emigrati dai territori dell’impero austro-ungarico che furono trasferiti al Regno d’Italia col Trattato di Saint Germain en Laye del 10 settembre 1919.  L’art. 1, comma 2, di tale legge richiama l’art. 23 della legge n. 91/1992, secondo cui le dichiarazioni per l’acquisto della cittadinanza sono rese all’ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all’estero, davanti all’autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, per essere poi trascritte nei registri di cittadinanza. Ai fini del riconoscimento della cittadinanza è dunque necessario che il richiedente formuli la dichiarazione indicata dall’art. 1, comma 2, della legge  n. 379/2000, avanti alle suddetta autorità. A norma dell’art. 15 della stessa legge n. 91/1992, l’acquisto della cittadinanza ha poi effetto, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste», e quindi dal giorno successivo a quello in cui è stata resa la dichiarazione richiesta. Resta conseguentemente escluso che l’acquisto della cittadinanza previsto dall’art. 1, comma 2, della legge n. 379 del 2000 possa farsi risalire al momento della nascita dell’interessato.

>> CONSULTA LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CIVILE, 23 LUGLIO 2021, N. 21236


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