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Come chiedere il voto a domicilio e quello assistito
Entro il 4 febbraio i cittadini affetti da infermità possono farne domanda al comune di iscrizione elettorale. Annotazione sulla tessera elettorale per chi necessita dell'assistenza di un altro elettore. Le modalità di voto per i detenuti

In occasione delle elezioni politiche e regionali di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013, gli elettori in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, o affetti da gravissime infermità tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, hanno la possibilità di votare a domicilio.

La domanda corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale deve pervenire nel periodo compreso tra il 15 gennaio e il 4 febbraio 2013 al comune di iscrizione elettorale.

Gli elettori affetti da grave infermità fisica, che hanno bisogno dell’assistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto, possono chiedere al comune di iscrizione elettorale l’annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione di un timbro sulla tessera elettorale.

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi ad esercitare tale diritto nel luogo di reclusione o custodia preventiva.

Per le elezioni regionali in Lombardia, Lazio o Molise, i detenuti saranno ammessi al voto purché siano elettori di una delle regioni interessate, cioè siano iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della regione, e purché siano reclusi in istituti penitenziari della regione medesima.

Per le elezioni politiche, i detenuti potranno votare in qualsiasi luogo di detenzione si trovino, purché siano iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune del territorio nazionale.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale che si costituisce il giorno precedente le consultazioni, contemporaneamente all’insediamento dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso l’istituto di detenzione o custodia preventiva.

 

Elezioni politiche e regionali del 24 e 25 febbraio 2013.
Modalità di voto dei detenuti

 

Elezioni politiche e regionali 2013.
Voto domiciliare e voto assistito
 

 

La normativa elettorale consente a determinate limitate categorie di elettori di esercitare il diritto di voto non presso l’ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale nell’ambito dello stesso comune di iscrizione elettorale o di altro comune, previa esibizione del proprio documento di riconoscimento e della tessera elettorale.

Fra tali categorie rientrano i detenuti aventi diritto al voto i quali, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono ammessi ad esercitare tale diritto nel luogo di reclusione o custodia preventiva ubicato nell’ambito territoriale interessato alla consultazione, sempre che i detenuti stessi siano elettori per la consultazione di cui trattasi. Ad esempio, per le elezioni regionali in Lombardia, Lazio o Molise, i detenuti saranno ammessi al voto purché siano elettori di una delle regioni interessate, cioè siano iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della regione, e purché siano reclusi in istituti penitenziari della regione medesima. Per le elezioni politiche, ovviamente, i detenuti potranno votare in qualsiasi luogo di detenzione si trovino, purché siano iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune del territorio nazionale.

Per l’ammissione al voto nel luogo di detenzione, in sintesi, gli adempimenti sono i seguenti:

1) anzitutto, il detenuto interessato, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, e quindi non oltre giovedì 21 febbraio 2013, per il tramite del direttore dell’Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, in calce alla quale il direttore dell’Istituto attesta la detenzione dell’elettore;

2) il sindaco del comune di iscrizione elettorale del detenuto, appena ricevuta la dichiarazione e dopo averne accertato la regolarità, provvede:

  • – ad includere il nome del richiedente in un elenco da consegnare al presidente del seggio elettorale dove il detenuto è iscritto, per la relativa annotazione nella lista dell’ufficio elettorale di sezione;
  • – a rilasciare immediatamente e trasmettere all’interessato con il mezzo più rapido e sicuro, e quindi anche mediante telegramma, telefax o posta certificata, una attestazione dell’avvenuta inclusione nell’anzidetto elenco, che varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale e allegata agli atti dell’ufficio di sezione;
  • – a trasmettere, nel caso di elettore detenuto presso Istituto ubicato in altro comune, al sindaco di tale altro comune il nominativo dell’elettore medesimo con l’indicazione dell’Istituto penitenziario;

3) il sindaco del comune in cui ha sede il luogo di detenzione deve compilare l’elenco, distinto per maschi e femmine, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto nel predetto luogo di detenzione;

4) l’elenco compilato dal sindaco del comune in cui ha sede il luogo di detenzione, il giorno precedente quello della votazione, deve essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione stesso, e tale presidente, a sua volta, lo consegna al presidente del c.d. seggio speciale.

Infatti, il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, da costituire ai sensi dell’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n.136. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata il giorno che precede le consultazioni contemporaneamente all’insediamento dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso l’istituto di detenzione o custodia preventiva.

Le funzioni del seggio speciale -alle cui operazioni possono assistere rappresentanti delle liste, se designati presso la sezione elettorale, che ne abbiano fatto richiesta -sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e alla consegna delle schede votate all’ufficio elettorale di sezione suddetto. Presso tale ufficio, le schede votate saranno immesse nell’urna, per essere spogliate insieme alle altre della sezione.

Si vota domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013

Gli elettori in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali o affetti da gravissime infermità tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione hanno la possibilità di votare a domicilio. La domanda corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale deve pervenire nel periodo compreso tra il 15 gennaio e il 4 febbraio 2013 al comune di iscrizione elettorale.  Gli elettori affetti da grave infermità fisica, che hanno bisogno dell’assistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto, possono richiedere al Comune di iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione di un timbro sulla tessera elettorale.  Per ulteriori informazioni si consiglia di rivolgersi tempestivamente agli uffici comunali. 

 

fonte: Ministero dell’interno, news del 30/1/2013



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