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IL CASO - Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis – Trascrizione di atti e sentenze straniere

Quali siano i documenti da presentare per la costituzione dell’unione civile soprattutto in funzione dello stato civile “non documentato” e del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis?

Si sottopone il seguente caso: è stato iscritto nell’anagrafe di questo Comune un cittadino argentino con stato civile “non certificato”. Successivamente, al suddetto cittadino è stata riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis. L’atto di nascita, trascritto nei registri dello stato civile di questo Comune, non riporta annotazioni (matrimonio + divorzio).
Il cittadino, italiano iure sanguinis, desidera contrarre unione civile in questo Comune con cittadino argentino non residente in Italia e ci ha prodotto:
• Atto di matrimonio con annotazione di divorzio, debitamente apostillato e tradotto;
• Sentenza di divorzio, a norma con l’art. 64 legge 218/1995, tradotta ma NON apostillata.
A parere di questo ufficio il matrimonio può essere trascritto, mentre la sentenza di divorzio no.
Si desidera sapere:
• Se è necessario trascrivere il matrimonio e se è possibile annotare il divorzio sulla base del solo atto di matrimonio prodotto, anche in riferimento all’“Accordo sullo scambio degli atto di stato civile e l’esenzione della legalizzazione per taluni documenti” sottoscritto a Roma il 9.12.1987, al fine di definire lo stato civile da “non certificato” in “divorziato”;
• Quali siano i documenti da presentare per la costituzione dell’unione civile soprattutto in funzione dello stato civile “non documentato” e del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

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