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Ulteriore rilevazione ISTAT per i deceduti (o, meglio, cancellazione dall’APR per morte). Importanza del coniuge superstite

Se viene, normalmente, effettuata la rilevazione dei decessi (mod. ISTAT/D.4 e mod. ISTAT7D.4-bis), che continua al solito, dal 1/3/2013, l’ISTAT avvia una rilevazione, aggiuntiva, per i cancellati dall’APR per morte, come risulta dalla Circolare ISTAT n. 7, prot. n. 1708, del 22/1/2013 in cui, tra gli altri, vengono rilevati alcuni dati circa il coniuge superstite, quando vi sia.
Considerando come l’arco temporale di riferimento sia quello 2011-2013, non sempre i dati sono immediatamente rilevabili, ma possono richiedere verifiche e/o acquisizione di dati, non trascurando di considerare come (specie nelle situazioni (es.) di separazione personale tra i coniugi) il coniuge superstite possa non essere sempre residente nel comune del defunto, per non considerare i casi in cui il coniuge superstite sia, a propria volta, stato cancellato dall’APR per il medesimo motivo (o si sia trasferito in altro comune).
Certo, si potrà, forse, anche utilizzare l’INA, ma, in ogni caso, occorrerà quale procedura di acquisizione dei dati, quando non presenti presso il comune di rilevazione.
Per quanto riguarda l’acquisizione dei dati da parte dell’ISTAT, per cui è stabilita una calendarizzazione delle procedure per andare a regime, partendo dal 2011, è prevista la sola procedura telematica, attraverso il servizio INDATA.
Va osservato, come il mod. ISTAT/P.5 sia destinato, assolta la fase di avvio e giunti a regime, a divenire rilevazione annuale … ordinaria.
Peccato che la rilevazione sia finalizzata anche ad altro, cioè al progressivo “scivolamento” in avanti dell’età per avere (o, godere di?) un po’ di riposo.


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