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Licenziamento del whistleblower e assenza di ritorsione
L’ANAC ha affrontato due distinti procedimenti, accomunati dall’assenza di collegamento tra denuncia effettuata e intervento dell’ente

 

Con una nota del 18 novembre l’Anac ha pubblicato le delibere n. 673 del 22 settembre 2021 e n. 717 del 20 ottobre 2021, accomunate dallo stesso principio espresso dall’Autorità, ovvero che il dipendente pubblico il quale segnala presunte condotte illecite (whistleblower) e viene licenziato per ragioni estranee alla segnalazione non è tutelabile, in quanto l’accertata assenza del carattere ritorsivo del trasferimento d’ufficio del dipendente, o del licenziamento successivo, fanno decadere ogni presupposto per comminare sanzioni nei confronti dell’amministrazione.

I due procedimenti affrontati dall’Autorità si caratterizzano per il medesimo principio: “la segnalazione di illeciti non salvaguardia da trasferimenti d’ufficio, o da licenziamenti, se le ragioni sono estranee alla segnalazione e quindi vi è assenza di ritorsività.” Nel primo caso un dipendente, dopo aver informato i Carabinieri circa presunti illeciti commessi dall’ente presso cui era impiegato, diveniva oggetto di ben quattro diversi procedimenti disciplinari: nonostante il segnalante ritenesse tale provvedimento pretestuoso, egli sarebbe al di fuori dalla tutela garantita a favore dei whistleblower “perché non è stato appurato alcun intento discriminatorio o punitivo da parte dell’amministrazione. Infatti, le misure organizzative intraprese nei confronti del dipendente sono state adottate anche nei confronti di altri dipendenti.” Allo stesso modo, nel secondo caso, “è stata accertata l’assenza di intento punitivo ai danni del dipendente che aveva denunciato presunte condotte illecite.” Dunque, trasferimento e successiva sanzione sono stati giudicati del tutti sconnessi rispetto alla denuncia effettuata come whistleblower.


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