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Spese elettorali per le consultazioni politiche: per il Consiglio di Stato solo le spese illegittime o incongrue non sono rimborsabili

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica un Ente locale ha lamentato di aver sostenuto spese elettorali per le consultazioni politiche superiori a quelle rimborsate

Se la Prefettura non comunica in modo preventivo il limite delle risorse disponibili per il rimborso delle consultazioni elettorali, l’Ente locale che dovesse superare gli importi in sede di rendiconto, può avanzare richiesta del pagamento ulteriore in modo tale che le spese non restino a carico dell’Ente locale stesso che, nella fattispecie, abbia agito quale delegato dello Stato, a meno che le spese, motivando adeguatamente il Viminale, non siano state considerate illegittime o incongrue. Sono queste le conclusioni contenute nel parere del Consiglio di Stato del 22 novembre 2021, n. 1786 che ha accolto, nel ricorso straordinario presentato da un Comune, le doglianze nei confronti del Ministero dell’Interno colpevole di aver determinato solo ex post le minori somme rimborsate rispetto a quelle sostenute, senza che siano state evidenziate spese illegittime o incongrue.

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