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Promozioni nella p.a., anzianità al posto del titolo di studio
Fonte: Italia Oggi - 14/12/2021

Anzianità al posto del titolo di studio. La nuova classificazione del personale consentirà a molti dipendenti pubblici la promozione automatica da un’area o categoria di appartenenza a quella superiore, senza dover sostenere né un concorso pubblico, né una procedura selettiva per la “progressione verticale”.
E’ l’effetto delle tabelle di corrispondenza ai fini della riclassificazione, contenute nella bozza di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali ormai vicino alla preintesa, atto che fa da apripista per i contratti degli altri comparti il cui contenuto sul punto non sarà dissimile.
La bozza di Ccnl applica così il passaggio contenuto nell’art. 52, c. 1-bis, dlgs 165/2001, come riformato dall’art. 3, c. 1, dl 80/2021. La sede della materia trattata è quella delle progressioni di carriera o verticali, che dovrebbero essere subordinate a procedure comparative riservate ai dipendenti dell’amministrazione interessata: un minimo di concorrenzialità, nell’ambito della quale il possesso di titoli di studio anche superiori a quelli previsti per l’accesso tramite concorso pubblico fa punteggio. In detta sede, la riforma del 2021 introduce, però, questo passaggio: “In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell’area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno”. Dunque, è la legge a legittimare la contrattazione collettiva a rivedere gli ordinamenti professionali, consentendo di riscriverli “attraendo” alcuni profili professionali appartenenti, nell’attuale sistema, a categorie più basse verso categorie più elevate.
Tale reinquadramento verso l’alto deriva, come si nota, da una duplice fonte: la legge, che permette a i contratti collettivi di disciplinarlo; i contratti collettivi, mediante i quali si stabiliscono le modalità operative. La bozza di Ccnl prevede le tabelle per il reinquadramento dall’area degli operatori (al più bassa) a quella degli assistenti (la seconda); e da quella degli assistenti a quella dei funzionari (la terza). Per la promozione automatica, i dipendenti interessanti avranno bisogno di due elementi, uno soggettivo, l’altro oggettivo. Il requisito soggettivo è l’anzianità di servizio. L’elemento oggettivo, invece, sarà quello dell’individuazione in astratto dell’attività lavorativa destinata a salire di carriera. Si tratta, in sostanza, di quell’insieme di mansioni e competenze che oggi descrivono il “profilo professionale”, nozione modificata dalla bozza di Ccnl in “famiglia professionale”. A questo scopo, emerge una terza fonte di legittimazione delle promozioni automatiche: il contratto decentrato. Infatti, la bozza di Ccnl introduce una nuova competenza per i contratti decentrati, assegnando loro il compito di definire le nuove famiglie professionali, indirettamente assegnando alla sede decentrata il potere di determinare quali e quanti dipendenti saranno promossi automaticamente.

 

Luigi Oliveri

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