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La Carta di Identità Elettronica (CIE) può essere utilizzata come dispositivo di firma elettronica avanzata (FEA)
Firma con CIE – CieSign

Il Ministero dell’Interno ha dedicato una pagina del proprio sito all’utilizzo della Carta di Identità Elettronica (CIE) come dispositivo di firma elettronica avanzata (FEA) per firmare documenti elettronici.

 

Firma con CIE – CieSign

La Carta di Identità Elettronica (CIE) è rilasciata dallo Stato italiano e può essere utilizzata come dispositivo di firma elettronica avanzata (FEA) per firmare documenti elettronici.

È possibile apporre una firma con CIE su file di qualsiasi estensione (.pdf, .jpg, .png…). Le tipologie di firma consentite sono:

Per firmare un file con la Carta di Identità Elettronica occorre esserne materialmente in possesso (modalità di firma “in locale”), e conoscere il PIN. Attualmente sono disponibili due modalità di firma:

Il documento firmato elettronicamente con CIE potrà essere facilmente condiviso tramite e-mail, WhatsApp e altre app di messaggistica.

La firma con CIE è regolamentata dalla normativa italiana e riconosciuta dalle Pubbliche Amministrazioni che ne consentono l’uso.

Per scoprire come firmare digitalmente con la CIE guarda il Tutorial CieSign.

FEA – Normativa

Il “Regolamento UE n. 910/2014 – eIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature) prevede tre tipologie di firma elettronica, tra cui la Firma Elettronica Avanzata (FEA), e stabilisce il principio di non discriminazione dei documenti elettronici rispetto ai documenti cartacei.

La firma con la CIE soddisfa i requisiti del regolamento europeo eIDAS per la Firma Elettronica Avanzata. In particolare, l’articolo 26 stabilisce i requisiti richiesti per una FEA che deve essere:

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche del documento, così come il processo autorizzativo che ne consente l’emissione, la Carta di Identità Elettronica soddisfa pienamente tali requisiti in quanto:

È lo Stato italiano stesso, dunque, che certifica e garantisce l’identità del titolare della CIE, mentre gli elevati meccanismi di sicurezza presenti all’interno del documento ne proteggono i dati, garantendone l’inalterabilità.

Con l’art. 61 del DPCM del 22 febbraio 2013, anche la normativa italiana riconosce l’utilizzo della CIE come strumento di firma elettronica avanzata per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD).

L’art. 20 co. 1-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale dispone inoltre che il documento informatico su cui è “apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore” soddisfi il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile.

La FEA può dunque essere usata in qualsiasi contesto, fatta eccezione per la sottoscrizione dei particolari atti indicati ai punti da 1 a 12 dell’art. 1350 c.c. – come ad esempio le transazioni immobiliari – per i quali il legislatore richiede necessariamente una firma elettronica di più alto livello ossia la firma elettronica qualificata (FEQ).

Fonte: www.cartaidentita.interno.gov.it


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