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Unioni di comuni, servizi svolti in forma associata e delega alle funzioni di USC e/o U.d.A.

Stante la spinta verso le gestioni dei servizi in forma associata, si tanto in tanto si sono poste questioni circa l’esercizio delle funzioni di USC e di U.d.A., in particolare (ma non solo) quando la forma associativa sia quella dell’Unione di comuni, che costituisce un nuovo e diverso soggetto rispetto ai comuni aderenti, ma, anche, quando in sede locale di faccia ricorso ad altre forme/modalità associative quale la convenzione.
Tra l’altro, il legislatore non è sempre stato lineare o coerente; si pensi all’art. 14, 25 – 31 D.L. 31/5/2010, n. 78, convert. in L. 30/7/2010, n. 122 nel suo testo originario, alle modifiche apportatevi dall’art. 19, 1, lett. a), D.-L. 6 luglio 2012, n. 95, convert. in L.7/8/2012, n. 135, con cui, .tra l’altro, sono state escluse dall’ipotesi dell’esercizio in forma associata le funzioni relative alla “tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale”, per giungere, quindi, al D.-L. 18/10/2012, n. 179, convert. in L. 17/12/2012, n.221, che ha aggiunto il co. 5-bis all’art. 32 d. Lgs. 18/8/2000, n. 267, attribuendo ai sindaci dei comuni facenti parte dell’Unione di comuni la possibilità (facoltà) di delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell’Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando ….
Da un lato, questa disposizione non interviene proprio sulla gestione in forma associata (non potendosi confondere gestione in forma associata con la questione della delegabilità di funzioni), dall’altro punta la propria attenzione unicamente sull’aspetto della “delegabilità”, considerando le figure dell’USC e di U.d.A., subordinandole alle condizioni per il conferimento della delega alle funzioni di USC … anche per gli U.d.A. (pur trattandosi di funzioni regolate da norme ben distinte, ma, altresì, trascurando del tutto la figura del “responsabile dell’ufficio elettorale “comunale”, forse per il fatto che questa figura non è destinataria di “deleghe” (o “incarichi”), sussistendo, oggettivamente, sulla base degli atti di organizzazione di ciascun comune.
Di una tale modifica normativa da conto il MIN, con la circolare n. 2/2013 del 14/1/2013, evidenziando un superamento di un qualche carattere di eccezionalità (…anche prescindendo dalla sussistenza di esigenze straordinarie e temporalmente limitate…).


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