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Riconoscimento giudiziale della cittadinanza iure sanguinis
La verifica del passaggio in giudicato della pronuncia

Un adempimento che richiede attenzione e scrupolosità, tra i vari affidati all’Ufficiale di stato civile, è di certo il preliminare esame della documentazione presentata dai cittadini nati e residenti all’estero, riconosciuti italiani per discendenza da un capostipite emigrato (c.d. “iure sanguinis”), a corredo della richiesta di trascrizione dei propri atti di stato civile nei relativi registri.
Nel presente contributo ci si occuperà, in particolare, del caso in cui l’istanza di trascrizione giunga direttamente dal cittadino interessato, a valle dell’accertamento per via giudiziaria del possesso della cittadinanza iure sanguinis.
In questa ipotesi, come noto, all’U.S.C. deve essere prodotta la copia autentica della pronuncia (sia essa una sentenza resa all’esito di un giudizio ordinario, ovvero un’ordinanza a definizione del procedimento sommario di cognizione previsto dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c.) che ha dichiarato il possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo all’istante: ed a riprova del fatto che tale decisione è divenuta definitiva (e non possa, quindi, più essere riformata), viene abitualmente esibito il certificato di avvenuto passaggio in giudicato.
Talvolta, però, accade che gli interessati omettano di produrre il predetto certificato, insistendo affinché l’U.S.C. dia comunque corso all’attività di trascrizione, senza premurarsi di avere verificato l’inoppugnabilità della decisione che di quelle trascrizioni rappresenta il presupposto sine qua non.

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