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Richiesta di permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo
Il possesso di reddito minimo costituisce condizione necessaria per l’accoglimento

Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998, il reddito minimo che il cittadino straniero deve dimostrare di possedere per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno U.E. deve avere la ulteriore caratteristica dell’effettività e della provenienza da fonti lecite, intendendosi per tale quello che residua dopo l’adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali (T.A.R. Friuli V.G., 14 maggio 2018, n. 160). E’ necessario, infatti, che lo straniero che richiede il permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo sia in grado di compartecipare alla spesa pubblica in cambio dei servizi sociali che riceve (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 6031 del 2017).

> T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I, 24 settembre 2021, n. 790


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