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Ancora un provvedimento (cautelare) del Tar del Lazio sulle elezioni regionali nel Lazio

[Tar Lazio, Roma, 5 dicembre 21012, n. 4388 (decr.)]

Con il decreto (cautelare) in rassegna, originato dal ricorso avanzato dal Movimento Difesa del Cittadino, per l’esatta esecuzione – previa misura cautelare, anche monocratica –  della sentenza del Tar Lazio, Roma, 12 novembre 2012, n. 9280, lo stesso Tar reinterviene sulla data delle elezioni regionali.

Il Presidente (della Sezione II bis):

richiamata

la predetta sentenza, con la quale il Tar ha accertato l’obbligo del Presidente dimissionario della Regione Lazio di provvedere all’immediata indizione delle elezioni in modo da assicurarne lo svolgimento entro il più breve termine tecnicamente compatibile con gli adempimenti procedimentali previsti dalla normativa vigente in materia di operazioni elettorali

considerato che:

-a fronte della indizione – da parte del Presidente della Regione Lazio – delle elezioni regionali per il 10 e 11 febbraio 2013, il Movimento ricorrente chiede una pronuncia cautelare monocratica per assicurare, in via di estrema urgenza, la corretta esecuzione della sentenza, contestando – in particolare – la data scelta per la convocazione dei comizi elettorali e ritenendo che il relativo decreto di indizione vada considerato nullo in quanto violativo del dictum giurisdizionale, essendo tale da comportare un indebito e illegittimo scorrimento in avanti dello svolgimento delle elezioni;

-risulta sussistente il fumus boni juris in quanto: 1) l’obbligo di assicurare lo svolgimento delle elezioni entro il più breve termine tecnicamente compatibile con gli adempimenti procedimentali previsti dalla normativa vigente in materia di operazioni elettorali – sancito dalla sentenza della cui esecuzione si tratta – di per sé costituisce una parziale reintegrazione in forma specifica dell’obbligo primario rimasto inevaso, essendo volto a limitare al minimo – per quanto possibile e tenuto conto del decorso del tempo – l’ulteriore pregiudizio per i valori di rilievo costituzionale che emergono nella presente vicenda; 2) in questo contesto la convocazione dei comizi elettorali per i giorni 10 e 11 febbraio 2013 non appare pienamente conforme alle menzionate esigenze, posto che – secondo quanto risulta dalle tabelle esibite in atti dalla difesa della Regione Lazio e dalle dichiarazioni del rappresentante del Ministro dell’interno riportate nel verbale dell’audizione – risulta accertata la possibilità tecnica di convocare i comizi elettorali per i giorni 3 e 4 febbraio 2013, e quindi per una data più ravvicinata e come tale maggiormente idonea a dare esatta esecuzione alla sentenza di questo Tribunale;

-occorre provvedere a tale scopo nella presente sede cautelare monocratica;

accoglie

l’istanza di misure cautelari monocratiche per l’esatta esecuzione della suddetta sentenza e, a tale effetto:

– rileva la nullità/inefficacia del decreto di indizione delle elezioni regionali, adottato dal Presidente dimissionario della Regione Lazio, nella parte in cui esso non individua la prima data utile sicuramente idonea ad assicurare lo svolgimento “entro il più breve termine tecnicamente compatibile con gli adempimenti procedimentali previsti dalla normativa vigente in materia di operazioni elettorali”: data che va invece individuata nei giorni 3 e 4 febbraio 2013;

– ordina al Ministro dell’interno di procedere (direttamente o per il tramite di un funzionario all’uopo incaricato), in qualità di commissario ad acta, alla rinnovazione del decreto di indizione delle elezioni regionali per i giorni 3 e 4 febbraio 2013, entro il termine di 3 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del presente provvedimento giurisdizionale;

-fissa per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 20 dicembre 2012.

Qui il testo del decreto del Tar Lazio, Roma, 5 dicembre 21012, n. 4388

 

 


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