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Riduzione degli oneri amministrativi sulle P.A.

Leggendo l’art. 3, 3-quarter D.-L. 9/2/2012, n. 5. Convert. in L. 4/4/2012, n. 35, non poteva che tornare alla memoria l’impianto dell’art. 2, 12 L. 15/5/1997, n. 127.
Con il d.P.C.M. 19/11/2012 è stato adottato il “Programma 2012-2015” per la riduzione degli oneri amministrativi, nelle materie di competenza statale, che gravano sulle P.A. tra cui – e per il 2012 – sono individuate alcune aree, comprendenti (anzi, indicate come prima nell’elencazione) le materie: anagrafe, elettorale e stato civile, ma anche difesa (ignorando la previdenza, dato che … non c’è più ….).
A parte la scarsa  congruità, temporale, si riferirsi al 2012, anno al cui termine manca poco più di un mese (considerando la data del d.P.C.M., che diventa un mese, considerandone la pubblicazione), rispetto al procedimento di “consultazione” (della durata di 60 giorni), una tale “consultazione”, interessa tanto le amministrazioni, quanto i dipendenti, coinvolgendo altresì le associazioni degli EE. LL: e delle regioni, dovrebbe portare all’adozione di atti, anche regolamentari, o altri atti che, in relazione all’esito della consultazioni, si rendano necessari od opportuni. Se le consultazioni rivolte ai Cittadini hanno dato esiti inverecondi, è da auspicare che queste consultazioni, coinvolgendo le P.A. e i dipendenti, forse (ma, proprio, forse) possano portare ad esiti di migliore qualità, presupponendosi che, almeno, i dipendenti abbiano cognizione di causa.
Il “forse” è riferito alle P.A.: viene alla memoria un, lontano, episodio in cui un presidente di consiglio regionale, dovendo provvedere al rinnovo della propria C.I. ha avuto modo di sbottare, neppure in termini molto eleganti, che gli “impiegati comunali” fossero dei “burocrati”, dato che pretendevano la presentazione/produzione delle fotografie …. In luogo di procedere ad … acquisirle d’ufficio.


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