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Procedimento amministrativo e pre-avviso di rigetto. Non sono necessarie confutazioni analitiche.

Come già da precedente giurisprudenza, il T.A.R. per la Regione Calabria, sede di Catanzaro, sez. 1^, sent. n. 1041 del 7/11/2012 ha considerato come l’obbligo, ex art. 10-bis L. 7/8/1990, n. 241, di dar conto delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi non impone all’Amministrazione una formale, analitica confutazione in merito di ogni argomento esposto, essendo sufficientemente adeguata, alla luce dell’art. 3 della stessa legge, un’esternazione motivazionale che renda, nella sostanza, percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle loro deduzioni partecipative (ex multis TAR Campania, Napoli, n. 3072 del 2012).


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