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Il provvedimento (cautelare) del Consiglio di Stato sull'indizione dei comizi per le elezioni regionali nel Lazio

[Cons. di Stato, V, 16 novembre 21012, n. 4505 (decr.)]

La Regione Lazio, nel ricorrere contro la sentenza del Tar Lazio, Roma, 12 novembre 2012, n. 9280, con la quale si è accertato “l’obbligo del Presidente dimissionario della Regione Lazio di adottare il provvedimento di indizione delle consultazioni elettorali regionali, fissando all’uopo il termine di cinque giorni successivi alla data della comunicazione in via amministrativa o della notificazione della sentenza medesima e nominando commissario ad acta il Ministro dell’interno perché si sostituisca al Presidente dimissionario della Regione Lazio in caso di inadempimento”, deducendo “spettare al suo Presidente il termine di tre mesi per esercitare il potere di indire le elezioni”, chiede l’adozione di “misure cautelari monocratiche, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, c.p.a.

Il Presidente (della V Sezione del Consiglio di Stato)

accertato che

-ai sensi dell’art. 56, c. 1, c.p.a., “presupposto per il rilascio di provvedimenti cautelari monocratici è l’estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”, la cui prima data utile è il 27 novembre p.v.;

-“nelle more della decisione collegiale della domanda cautelare, la necessaria esecuzione della sentenza impugnata da parte della Presidente della Regione ovvero del commissario ad acta in via sostitutiva arrecherebbe all’appellante Regione un pregiudizio di estrema gravità quanto ai termini per l’esercizio del potere di indizione delle elezioni e ai contenuti che – a suo avviso – il provvedimento potrebbe avere”;

-“ricorre dunque un caso di estrema gravità e urgenza, in relazione al fine di evitare che la pronuncia collegiale sulla domanda cautelare intervenga quando le situazioni soggettive dedotte in giudizio sono state pregiudicate ed anche all’esigenza che il procedimento elettorale abbia inizio con un provvedimento dotato di stabilità”;

accoglie

la domanda di provvedimento cautelare monocratico e per l’effetto sospende provvisoriamente l’efficacia della sentenza appellata, fissando, per la discussione, la camera di consiglio del 27 novembre 2012.

Il testo del decreto del Consiglio di Stato n.4505/2012


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