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Le impronte digitali, pur se atto amministrativo, sono accessibili? Vale anche per i cartellini delle C.I.

Il T.A.R. per la regione Puglia, sede di Lecce, Sez. 2^, sent. n. 1870 del  12/11/2012 ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui è stata respinta l’istanza di accesso presentata da un cittadino straniero (di origine tunisina), contenente la richiesta di rilascio di copia della propria scheda decadattiloscopica (al fine di integrare la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativo al ricorso in Cassazione ex art. 360 C.P.C., proposto dal ricorrente medesimo avverso la proroga del trattenimento presso un Centro di identificazione ed espulsione disposta dal Tribunale), atteso che tutti i documenti amministrativi che riguardino – direttamente o indirettamente – il sistema della prevenzione e repressione della criminalità e la tutela dell’ordine pubblico possono essere legittimamente sottratti all’accesso.
E non vi è dubbio che la scheda decadattiloscopica relativa ai cittadini stranie ri extracomunitari redatta dall’amministrazione di P.S. (detenuta dal Gabinetto provinciale di polizia scientifica della Questura e contenente, tra l’altro, le impronte digitali e l’eventuale segnalazione EURODAC) è un documento amministrativo attinente al sistema della prevenzione e repressione della criminalità e della tutela dell’ordine pubblico, sicché essa è stata legittimamente sottratta all’ostensione, in conformità a quanto previsto dall’art. 24, 6, lett. c) L. 7/8/1990, n. 241.
Si osserva come considerazioni analoghe potrebbero farsi per gli atti amministrativi prescritti dall’art. 290 Regolam. T.U.LL.P.S. (i c.d. cartellini delle C.I.), che hanno la medesima natura e funzione, tanto da giustificare il termine (art. 290, 2) per la loro trasmissione alla questura (anche se, nei fatti,  non sempre questo termine (24 ore dal rilascio/rinnovo della C.I.) sia osservato, prevalendo talora motivazioni di efficienza ed economicità.


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