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Le sentenze definitive di condanna, che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'Amministrazione, devono essere trasmesse, in via telematica al Presidente della Corte dei conti, il quale, a sua volta, le inoltrerà all'Ufficio o agli Uffici ritenuti funzionalmente competenti
Delibera della Corte dei Conti, Sezioni riunite di Controllo, 26 settembre 2012

E’ quanto affermato dalle Sezioni riunite di Controllo della Corte dei Conti, nella deliberazione 26 settembre 2012, n. 21.

Dopo aver ricordato che l’art. 1 del d.l. 5/2012, convertito, con modificazioni dalla legge 35/2012, nel modificare l’art. 2 della l. 241/1990, ha previsto, tra l’altro, che le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’Amministrazione siano trasmesse in via telematica alla Corte dei conti, le Sezioni Riunite rilevano:

1) l’assenza di indicazioni da parte del legislatore circa l’Ufficio della Corte destinatario della predetta trasmissione e di elementi utili rinvenibili dalle relazioni illustrativa e tecnica e dal dibattito parlamentare,

2) la conseguente necessità di ricorrere ai criteri di interpretazione teleologico e logico-sistematico, dai quali si evince che, se l’espresso richiamo operato dal legislatore alla performance individuale e ancor più quello alla responsabilità amministrativo-contabile, contenuti nell’art. 2, c. 9, della citata l. 241, indurrebbero a ritenere che la trasmissione de qua sia funzionale a rendere effettiva la predetta responsabilità, con la conseguenza che destinatarie potrebbero essere le Procure regionali competenti per territorio, in senso contrario non può sottacersi come, in taluni casi, l’inadempimento potrebbe trovare la sua ragione non in semplici comportamenti negligenti di singoli funzionari, ma in inefficienze amministrative o disservizi, la cui segnalazione potrebbe risultare utile, oltre che agli Uffici di Procura, in sede di programmazione, anche alla Sezione centrale di controllo sulla gestione, alla Sezione controllo enti e alle Sezioni regionali di controllo, a seconda della tipologia di Amministrazione coinvolta;

In definitiva, mentre deve essere esclusa ogni competenza delle Sezioni giurisdizionali che, per la loro intrinseca natura di organo giudicante, non sono  destinatarie di comunicazioni riguardanti il concreto svolgersi dell’attività amministrativa, deve affermarsi la previsione della generica trasmissione delle sentenze di condanna al Presidente della Corte dei Conti, in qualità di organo di governo dell’Istituto, il quale, a sua volta, provvederà all’inoltro all’Ufficio o agli Uffici ritenuti, nella singola fattispecie concreta, funzionalmente competenti.

Vedi:

Deliberazione Corte dei Conti – Sez. riunite in sede di controllo 26/9/2012 n. 21
Le sentenze definitive di condanna, che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’Amministrazione, devono essere trasmesse, in via telematica al Presidente della Corte dei conti, il quale, a sua volta, le inoltrerà all’Ufficio o agli Uffici ritenuti funzionalmente competenti


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