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Cartellini delle C.I,. e modalità di conservazione: quanti sono ancora nelle condizioni di fare come si dovrebbe?

L’art. 290 Regolam. TULLPS (R.D. 6/5/1940, n. 635) ha riguardo ai c.d. “cartellini” delle C.I., costituenti documenti “interni” di P.S., il cui formato è stabilito con D.M. (per cui non sono ammissibili modificazioni se non con altro D. M.) e che sono formati in occasione del rilascio, o rinnovo, della C.I. ed oggetto di trasmissione, entro 24 ore alla questura, che è (o, ne sarebbe) tenuta) a conservarli in apposito schedario, sempre aggiornato (per eventuali accessi da parte di quanti svolgano funzioni di P.S. o, preferibilmente, funzioni di P.G.).
Spesso, per prassi, il termine di trasmissione non è osservato del tutto diligentemente, anche per il fatto che, specie nei comuni di minore popolazione, il rispetto dei termini non risponderebbe a principi di proporzionalità (ma anche di economicità ed efficacia) dell’azione amministrativa.
Peraltro, tanto lo schedario di detti cartellini tenuto dal comune che quello tenuto (…) dalla questura dovrebbero rispondere ad un criterio che, probabilmente, pochi saprebbero utilizzare, quello dell’ordine alfabetico sillabico, dato che è ben più diffuso il ricorso al mero ordine alfabetico (non sillabico), specie se si ricorra alla ordinazione utilizzando sistemi informatici.
Il fatto che pochi, ormai, siano in grado di utilizzare l’ordine alfabetico sillabico è, se lo si vuole, una prova di come le disposizioni dell’art. 290, 2 R. D. 6/5/1940, n. 635 siano, abbastanza, desuete, ma non rileva, qui, richiamare, formalisticamente, la norma, nelle sue componenti, quanto evidenziare come, con il tempo, si sia venuto perfino a perdere il concetto stesso di ordine alfabetico sillabico, rimasto, in qualche modo, una sorta di “fossile”.


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