MAGGIOLI EDITORE - Servizidemografici.com


Trapianti di organi tra persone viventi: estensione a parti di pancreas ed intestino (oltre che di polmone)

In materia di prelievo di organi a fini terapeutici va ricordata la L. 1/4/1999, n. 91, neppure del tutto a regime (per alcuni aspetti), mentre già prima vi era stata la L. 26/6/1967, n. 458 che consentiva il trapianto di rene tra persone viventi, cui ha fatto seguito, per rimanere nell’ambito delle persone viventi, la L. 16/12/1999, n. 483 che consentiva il trapianto parziale di polmone.

Con una legge del tutto simile (quasi testualmente “copiata” …, salvo che per l’estensione e per l’usuale clausola sul no cost per la finanza pubblica), cioè con la L. 19/9/2012, n. 167, in vigore dal 29/9/2012, viene ammessa la possibilità di disporre , a titolo gratuito, di parti di polmone (fattispecie questa già considerata dalla L. 16/12/1999, n. 483), pancreas e intestino a fini di trapianto tra persone viventi, ricorrendo (come in precedenza) ad una deroga alle disposizioni dell’art. 5 C.C.

La legge sul trapianto di rene tra persone viventi (la citata L. 26/6/1967, n. 458), che pure ricorre alla medesima deroga alle disposizioni dell’art. 5 C.C. (oltretutto limitata ai genitori, ai figli, ai fratelli germani o non germani del paziente che siano maggiorenni, e, solo nel caso che il paziente non abbia consanguinei o quando nessuno di essi sia idoneo o disponibile, possa ammettersi anche per altri parenti e per donatori estranei), prevede (art. 2) che l’atto di disposizione (e destinazione del rene in favore di un determinato paziente) sia ricevuto dal pretore, che l’autorizza verificate le condizioni previste, atto di disposizione non soggetto a condizioni né a clausole accessorie e che è sempre revocabile (fino all’intervento) non fa sorgere diritti del donatore nei riguardi del paziente ricevente.

A parte la figura del pretore che, a seguito del D. Lgs. 19/2/1998, n. 51, va ora riferita al tribunale ordinario, si rileva come né la L. 16/12/1999, n. 483, né questa ben più recente, ma di contenuto pressoché identico, L. 19/9/2012, n. 167, considerino punto una tale autorizzazione giudiziale, dovendosi ritenere che tale istituto non operi, per queste fattispecie di trapianti parziali tra persone viventi.


www.servizidemografici.com