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Figlio legittimo dichiarato quale figlio naturale: pena accessoria  della decadenza dalla potestà. Ora in vista l'estensione alla soppressione  di stato, conseguente all’omessa dichiarazione di nascita.

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale  n. 31 del 23/2/2012, con cui è stata dichiarata  l’illegittimità costituzionale dell’articolo 569  C.P. (che prevedeva come in caso di condanna per uno dei delitti considerati dagli artt. 566, 567 e 568 CP vi fosse la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale) del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall’articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto (nel caso si era in presenza della fattispecie di reato di cui . all’art. 567, 2 CP “… per avere alterato lo stato civile della figlia neonata… nella formazione dell’atto di nascita, mediante false attestazioni consistite nel dichiararla come figlia naturale, sapendola legittima in quanto concepita in costanza di matrimonio con …”, la medesima questione   viene ripresa, forse anche strumentalmente (essendo tale questione sollevata  dalle parti), con l’ordinanza con cui è stata sollevata (o, ri-sollevata) la questione di legittimità costituzionale da parte della Corte di Cassazione  del 7/6/2012 in un giudizio (già giunto al suo 3° grado) vertente sulla fattispecie dell’art. 566, 2 CP (soppressione di stato), dove una coppia di genitori, non coniugati tra loro, ma con altri, avevano omesso di rendere la dichiarazione di nascita, non solo nei termini, ma neppure tardivamente, sulla motivazione (sic!) di non rendere evidente e nota la relazione extraconiugale.
Il tutto non ruota sulle fattispecie di reato di cui sopra, quanto sull’applicabilità “automatica” della pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori.
Al di là delle conclusioni cui possa giungere la Corte Costituzionale (forse anche abbastanza scontate se si considerano le argomentazioni della precedente, e neppure lontana, sent. n. 31 del 23/2/2012)  queste vicende riportano all’attenzione  temi largamente noti agli USC, anche se, a volte,  sottovalutati (come nei casi in cui, in difetto di documentazione  probatorio dello stato di coniugio – erroneamente – si accoglie  una dichiarazione di nascita “come se” si trattasse di figlio naturale, quando tra le due condizioni di stato (filiazione legittima/filiazione naturale)  non vi sono relazioni, trattandosi di istituti del tutti distinti ed autonomi.


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