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Matrimonio, identità di genere e P.d.S.

Esce la notizia secondo cui la Questura di Milano abbia rilasciato un P.d.S. ad uno straniero “coniuge” di cittadino italiano, richiamandosi anche il precedente di Reggio Emilia (dove il tribunale di quella città si è pronunciato attorno, circa, alla metà di febbraio) ed in cui è importante tenere presente la differenza tra “matrimonio” ed “unione registrata”, la quale, ultima, potrebbe rilevare (limitatamente ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea) “qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio” (art. 2, 1, lett. b), n. 2 D. Lgs. 6/2/2007, n. 30), distinzione che non opera per i cittadini di Stati terzi.
Nelle note a commento della notizia si richiamano le note Linee guida emanate dalla Commissione europea per una migliore trasposizione della direttiva sulla libera circolazione, n. 2004/38 (COM 2009 – 313), per cui , ai fini dell’applicazione della direttiva devono essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo (Linee guida che, per altro, dovrebbero riguardare, sempre, i cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che in questi casi, sembrano estendersi anche quando solo uno dei “coniugi” lo sia).


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