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"Divorzio" all’estero – La mancanza di statuizioni sui figli minorenni non rileva ai fini del riconoscimento di sentenza estera.

La Corte di Cassazione, Sez. 1^ Civ., con sent. n. 13556 del 30/7/2012, ha rigettato il ricorso contro pregressa sentenza della Corte d’appello che aveva, a propria volta, rigettata l’opposizione da parte di uno dei coniugi al riconoscimento (dell’efficacia) di una sentenza di “divorzio”, emessa all’estero, nella quale non erano state dettate disposizioni riguardo all’affidamento ed al mantenimento di figli minori della coppia coniugale.
Se già la Corte d’appello , in sede di decisione ai sensi dell’art. 67 L. 31/5/1995, n. 218, aveva confermato come le condizioni per un riconoscimento di una sentenza, emessa all’estero, fossero eminentemente di natura processuale, la Corte di Cassazione ha ribadito come la sentenza di divorzio pronunciata dal giudice straniero fra cittadini non italiani, ove, come nella specie, non indichi compiutamente le condizioni di affidamento e di mantenimento inerenti alla prole minorenne degli ex coniugi, non può essere ritenuta contraria all’ordine pubblico, dal momento che nessun principio costituzionale impone che la definitiva regolamentazione dei diritti e dei doveri scaturenti da un determinato status sia gettata in un unico contesto, che nel nostro ordinamento è prevista la sentenza non definitiva di divorzio (contemplata dall’art. 4, 12 e 13 L. 1/12/1970, n. 898, nel testo sostituito dall’art. 2, 3-bis D.L. 14/3/2005, n. 35, convert. in L. 14/5/2005, n. 80) con possibile rinvio al prosieguo anche per l’adozione dei provvedimenti definitivi relativi all’affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento.


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