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Procedimenti amministrativi e termini per la loro conclusione

L’obbligo di conclusione  dei procedimenti amministrativi, ma, spesso più frequentemente, i termini per la loro conclusione costituisce un tema ricorrente, non tanto  sull’obbligo o sul rispetto dei termini, quanto per il fatto che talora i termini stessi sono fissati in modo “astratto”, cioè senza proprio tenere conto dei tempi “realmente necessari” per questo.
L’art. 1 D.L. 9/2/2012, n. 5, convert.  in L. 4/4/2012, n. 35,  è, come noto,  intervenuto ulteriormente su questi aspetti,  modificando ancora una volta l’art. 2 L. 7/8/1990, n. 241 e prevedendo, tra l’altro che le sentenze che abbiano accolto un ricorso contro il silenzio-inadempimento, siano trasmesse alla Corte dei Conti ai fini dell’accertamento delle responsabilità dirigenziali, nonché  che le singole P.A. individuino, tra i loro vertici, una figura  che eserciti i c.d. poteri sostitutivi  nel caso di inerzia dell’unità organizzativa competente del procedimento.
In particolare su questi 2 aspetti la Presidenza del C.d.M., Dipartim. F. P., ha emanato la circolare n. 4 del 10/5/2012 con cui ha  (= avrebbe?) fornito chiarimenti specifici. Senza, alla fine, dire poi molto.


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