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 Stranieri altamente qualificati: ora vi è la “Carta blu UE”

Anche se il termine per il recepimento fosse fissato al 19/6/2011 (ma, si sa che spesso i termini di recepimento delle direttive dell’Unione europea non sono, debitamente od indebitamente, sempre diligentemente osservati), con il D. Lgs. 28/6/2012, n. 108  è stato dato attuazione alla Direttiva 2009/50/CE del Consiglio del 25 maggio 2009 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, intendendosi per tali quanti siano a) lavoratori, b) retribuiti, c) possiedano una competenza specifica e adeguata, suffragata da qualifiche professionali superiori, risultanti da titolo di istruzione superiore (cioè post-secondaria, ed a condizione che abbia avuto durata almeno triennale; cioè, più o meno, quanto corrisponde ad una laurea triennale) e della relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia. Si tratta di stranieri che possono fare ingresso e soggiornare anche al di fuori delle “quote” previste dai c.d. “decreti flussi”.
L’attuazione della Direttiva 2009/50/CE è avvenuta inserendo, nel testo unico di cui al D. Lgs. 25/7/1998, n. 286, l’art. 27-quater (per inciso, già l’art. 27, 1, lett. a) considerava il personale altamente specializzato , anche se in termini lievemente diversi).
La nuova “Carta blu UE” ha effetti anche per i familiari, definiti in relazione all’art. 4 Direttiva 2003/86/CE del 22/9/2003 del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare, la quale, in Italia, è stata recepita con il D. Lgs. 8/1/2007, n. 5.
Tra l’altro, il possesso della “Carta blu UE” potrà, nel tempo, consentire il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.


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