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Spending (& spanding) review (5). E le ferie?

L’art. 5, 8 D.-L. 6/7/2012, n. 95, c.d. “spending review” prevede che le ferire non siano, mai, monetizzabili quando non usufruite.
Tre giorni dopo la sua emanazione e due dopo l’entrata in vigore la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sent. n. 11462 del 9/7/2012 ha valutato come siano incompatibili con l’art. 7 direttiva n. 2003/88/CE del 4/11/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (e, per il concorso delle due istituzioni, adottata con procedura legislativa …) tutte le disposizioni o prassi nazionali che escludano il diritto ad un’indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute del lavoratore che sia stato in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento o di un periodo di riporto e per tale ragione non abbia potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite.
Obiettivamente, stante il tenore dell’art. 7 (“”” 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. = 2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro. “””), forse la sopra citata disposizione del D.-L. 6/7/2012, n. 95 potrebbe suggerire valutazioni di coerenza o di incoerenza con il diritto dell’Unione europea.


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