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Matrimonio e suo scioglimento, se uno dei 2 coniugi sia stato “liquidato”, tantum sufficit

Interessante l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. Lav., con la sent. N. 11088 del 3/7/2012, secondo cui, in tema di divorzio, qualora le parti, in sede di regolamentazione dei loro rapporti economici, abbiano convenuto di definirli in un’unica soluzione, come consentito dall’art. 5, 8 l. 1/12/1970, n. 898, attribuendo al coniuge che abbia diritto alla corresponsione dell’assegno periodico previsto nel comma 6 dello stesso art. 5, una determinata somma di denaro o di altra utilità, il cui valore il Tribunale, nella sentenza di pronuncia dello scioglimento del matrimonio, abbia ritenuto equo ai fini della concordata regolazione patrimoniale, tale attribuzione, indipendentemente dal nomen juris che gli ex coniugi le abbiano dato nelle loro pattuizioni, deve ritenersi adempitiva di ogni obbligo di sostentamento nei confronti del beneficiario, dovendosi, quindi, escludere che costui possa avanzare, successivamente, ulteriori pretese di contenuto economico e, in particolare, che possa essere considerato, all’atto del decesso dell’ex coniuge, titolare dell’assegno di divorzio, avente, come tale, diritto di accedere alla pensione di reversibilità o (in concorso con il coniuge superstite) a una sua quota.


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