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La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo
Il procedimento amministrativo consiste nell’insieme degli atti finalizzati all’adozione di un provvedimento finale

La legge 241/1990 stabilisce il diritto della partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale, a fini non solo deflattivi del contenzioso ma anche collaborativi, in adempimento ai principi di cui all’art. 97 Cost. (1) di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

Lo strumento da utilizzare è quello della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della l. 241/1990: “(…) l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento”.

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