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La “cessione di fabbricati” va in pensione, ma non la comunicazione di ospitalità/cessione a stranieri
D.L. 20 giugno 2012, n. 79, art.2

La “vecchia” abitudine di “infilare” in provvedimenti normativi aventi un dato oggetto, disposizioni anche eterogenee non sembra proprio venire meno.
Infatti, con il D.L. 20/6/2012, n. 79, che, emanato ad un mese dal (1°) terremoto in Emilia-Romagna, e incentrato sulle funzionalità dei VV.F. e Servizio civile, si rinvengono norme in materia di sicurezza (armi), Sportello unico dell’immigrazione (con la proroga per altri 6 mesi, cioè fino al 31/12/2012, dei contratti del personale addettovi), fino alla trasformazione della Fondazione Gaslini, Genova.
Oltre alle norme che sembrano maggiormente pertinenti all’oggetto del D.L., va segnalato come il suo art. 2 preveda un’effettiva semplificazione, prevedendo che la registrazione di contratti di locazione/comodato “assorba” la comunicazione di “cessione di fabbricati”, in funzione anti-terrorismo (cioè quella introdotta con l’art. 12 D.L. 21/3/1978, n. 59, all’epoca del “sequestro Moro”, da parte delle B.R:), oppure, in mancanza di registrazione (per effetto di contratti, anche verbali, non soggetti a registrazione in termine fisso) , tale obbligo di comunicazione (che permane, anche se “assorbito” da altra modalità), può essere assolto con l’invio di un modello informatico (da determinare entro 90 giorni).
E’ importante, per altro, segnalare come questo “assorbimento” (cioè unificazione strumentale delle modalità di comunicazione) non si estenda alle comunicazioni (art. 7 D. Lgs. 25/7/1998, n. 286) concernenti gli stranieri: importante, in quanto non sono mancate, nel passato, impostazioni orientate a considerare queste 2 tipologie di comunicazioni come sovrapponibili o fungibili tra loro, impostazioni causate dall’identità dei termini e dell’autorità destinataria, quando, al contrario, erano, e rimangono, del tutto distinte, autonome ed indipendenti.


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