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Un mese e mezzo dopo la sentenza della Corte costituzionale sul cognome: alcune considerazioni operative
L’accordo fra i genitori diventa l’elemento centrale non solo per la scelta del cognome ma anche per la stessa ricevibilità della dichiarazione di nascita

La sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022 ha prodotto un autentico cambio di rotta relativamente all’attribuzione del cognome alla nascita, riscrivendo quella che fino a poco tempo fa era una regola che affondava le proprie radici nella concezione patriarcale della famiglia.
Dal 2 giugno (giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale) gli uffici di stato civile si sono trovati ad operare in un quadro normativo nuovo, nel quale è venuto meno qualsiasi automatismo e tutto viene rimesso all’accordo dei genitori, che diventa il presupposto indispensabile per attribuire il cognome al momento della dichiarazione di nascita.
Ovviamente la scelta non è libera in assoluto in quanto la sentenza della Corte costituzionale ha comunque delimitato il perimetro degli elementi utilizzabili ai cognomi dei genitori, la cui combinazione può produrre quattro diversi risultati: cognome paterno e cognome materno; cognome materno e cognome paterno; solo cognome paterno; solo cognome materno.

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