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Autenticazione delle firme per la presentazione delle candidature
Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V dell'11 giugno 2012

Nel sospendere il giudizio (finalizzato all’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti per le elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione regionale della Lombardia svoltesi il 28 e 29 marzo 2010), ai sensi del combinato disposto degli articoli 39, comma 1, e 77 c.p.a. e dell’art. 295. c.p.c., in attesa della decisione sulla querela di falso proposta innanzi al giudice civile,, il massimo organo di giustizia amministrativa ha precisato:
 
– l’autenticazione delle sottoscrizioni non rientra nel novero delle manifestazioni di volontà, bensì in quello delle attestazioni di verità, vincolate dalla osservanza di formalità garantistiche e soggette a rigorosa responsabilità penale nella ipotesi di falso;
 
– il bene giuridico tutelato dalle norme in materia di procedimento elettorale non è soltanto il corretto svolgimento della competizione elettorale, ma anche e soprattutto la genuinità della volontà dei cittadini sulla scelta di sostenere determinate liste di candidati e, ancor prima, sulla effettività e genuinità delle candidature e dei loro presentatori.

Qui il testo della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V dell’11 giugno 2012 n. 3400

 


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