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"Compravendita di minori" - E' il caso di fare attenzione

Con la circolare n. 16 del 18/6/2012 il MIN riporta le segnalazioni pervenutegli, e talora (purtroppo) all’onore (sic!) delle cronache giudiziarie circa situazioni che possono definirsi quale “compravendita di minori”, richiamando, con la circolare, la norma, a suo tempo predisposta per contrastare fenomeni di questa natura, dell’art. 74 L. 4/5/1983, n. 184 e succ. modif.
Fin dall’emanazione di tale disposizione (1983), vi era stato chi avesse considerata scarsamente funzionale la previsione per cui la comunicazione al tribunale per i minorenni dovesse essere sottoscritta dal dichiarante, poiché in tal modo, quanti volessero porre in essere comportamenti contra legem avevano la possibilità di adottare cautele possibili. Dopo 29 anni, non si dispongono di notizie organiche su quella che possa essere stata la dimensione del fenomeno, né sui provvedimenti (eventualmente) adottati dai tribunale per i minorenni, ma appare evidente, dalla stessa emanazione della circolare, avente funzione di “pro memoria”, come il fenomeno persista.
A scapito dei bambini interessati, anche quando questi illeciti li portino, a volte, a vivere in contesto probabilmente meno critici rispetto a quelli di origine.
Non va dimenticato, per altro, che spesso le stesse modalità di adozioni di minori, almeno in certi Stati, siano tutt’altro che esenti da vizi e/o da “contro-prestazioni”. Il richiamo all’art. 74 L. 4/5/1983, n. 184 consente, per altro, di ricordare come tale norma non precluda, né limiti, il riconoscimento di filiazione naturale da parte di un genitore coniugato, ma  si ponga pressoché unicamente in funzione di prevenire che, attraverso riconoscimenti non veridici,  si “acquisiscano” minori o si aggirino le norme sulle adozioni.


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