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Adozioni internazionali ed enti autorizzati: le autorizzazioni sono revocabili.

Quando vi sia la revoca dell’autorizzazione ai c.d. enti autorizzati a svolgere le pratiche per le adozioni internazionali, il provvedimento amministrativo, conseguente, con cui vi sia un riparto, tra altri enti autorizzati, delle pratiche già avviate non può essere impugnato, per infondatezza, dall’ente intreressato dal provevdimento di revoca: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. 4^, sent. n. 3156 del 28/5/2012, per cui, qualora risulti legittimo il provvedimento di revoca dell’autorizzazione a svolgere pratiche di adozione internazionale con conseguente cancellazione dall’albo, il ricorso per motivi aggiunti (nella specie concernente il riparto tra altri enti di settore delle coppie in attesa di adozione, già facenti capo all’associazione ricorrente) è, comunque, infondato nel merito, giacché non appaiono irragionevoli e, dunque, sindacabili in sede giurisdizionale le scelte concretamente operate dall’Amministrazione in attuazione dell’art. 16, comma 5, del dPR 8/6/2007, n. 108.
La revoca dell’autorizzazione a svolgere pratiche di adozione internazionale e di radiazione dall’apposito albo può essere disposta anche a fronte di un singolo fatto allorché esso di per sé presenti caratteristiche tali da giustificare la sanzione espulsiva.
Ciò detto, si rileva che, a ragione sia dell’estrema delicatezza della materia delle adozioni internazionali, sia del carattere pubblicistico delle funzioni che devono essere svolte dagli enti privati autorizzati, la C.A.I. (Commissione per le Adozioni Internazionali), nel rilascio dell’autorizzazione e nell’iscrizione nel relativo albo, è investita di un’ampia discrezionalità di giudizio, con la conseguenza che le scelte in concreto operate dalla predetta Commissione sono sindacabili dal Giudice Amministrativo nei soli limiti del rilievo di profili di evidente illogicità o di manifesta incongruenza del giudizio rispetto ai presupposti di fatto considerati.


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