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Dal 2 giugno Roma Capitale ha un “ulteriore” ordinamento (quasi da Città metropolitana)

Se il 2 giugno è il 66° anniversario della Repubblica Italiana, tale data significa anche l’entrata in vigore di “ulteriori” norme riguardanti Roma Capitale, per alcuni versi già svolgente funzioni proprie delle città metropolitane (in attesa della costituzione delle città metropolitane), in relazione alla nuova natura dell’Entità” di Roma Capitale, che, in parte, fa ricordare come il T.U.L.C.P. 1934 (r. d. 3/3/1934, n. 383), considerare il Governatorato di Roma (artt. 68, 183, ma, soprattutto, artt. 344 e ss.), dove esso era classificato quale corpo morale avente amministrazione propria, avente natura diversa da quella dei comuni, e la cui circoscrizione amministrativa parte, a tutti gli effetti di legge, della circoscrizione amministrativa della provincia di Roma, pur svolgendo anche le funzioni di questi.
Con l’art. 114, 3 Cost. (a seguito delle modifiche della L. Cost. 18/10/2001, n. 3) è stato rimesso a fonte primaria la disciplina dell’ordinamento di Roma Capitale, disciplina avviata, in termini di legge-delega, con la L. 5/5/209, n. 42, delega inizialmente esercitata con il D. Lgs. 17/9/2010, n. 156, cui ora segue il D. Lgs. 18/4/2012, n. 61 con le “ulteriori disposizioni” in materia di ordinamento di Roma Capitale, che, come si nota anche dall’art. 3, 4 ma anche dagli artt. 4, 8 e 9, colloca questa entità il posizione assimilata alle regione e province autonome (come co-effetto della sua classificazione quale NUTS 2). Se l’art. 10 sembra affrontare una diatriba, anche televisiva, avutasi in occasione della nevicata di febbraio scorso (con oneri a carico di Roma Capitale), l’art. 11 considera l’ordinamento del personale, attribuendo alla stessa Roma Capitale l’ordinamento della polizia locale (quasi un ulteriore Corpo di Polizia ?), mentre per il restante personale la disciplina propria del personale degli EE. LL. è assunta quale “indirizzo” di riferimento e l’art. 12 attribuisce un “potere contrattuale” (tra Roma Capitale e M.E.F.) sulle risorse, prevedendo, tra l’altro, anche la possibilità per Roma Capitale di istituire un’addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri in partenza dagli aeroporti della città di Roma (alcuni dei quali insediati in comuni distaccatisi dal (ex) comune di Roma e, quindi, con una sorta di potere impositivo … extra-territoriale.
Di un qualche interesse l’art. 14, 5 che dispone alcune abrogazioni del D. Lgs. 17/9/2010, n. 156, la prima che fa cessare la “sospensione” dalla carica di consigliere dell’assemblea capitolina )ex consiglio comunale) per i nominati assessori capitolini, la seconda conseguente a tale prima abrogazione.
Se si considera l’art. 64, 2 T.U.E.L., che nella medesima situazione prevede la cessazione dalla carica di consigliere comunale, la differenza è palese: ma non si vorrà paragonare la Giunta capitolina con una qualsiasi giunta comunale ….


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